CCNL Agenzie delle Entrate: siglato l’accordo sul job posting

Previsti per i candidati un’indennità di pendolarismo

Il 10 febbraio è stata sottoscritta dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione e le OO.SS. Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin il verbale di accordo del 10 febbraio 2025 per la nomina dei responsabili delle strutture organizzative e per l’accesso alla dirigenza.
A partire dal mese di maggio 2024 è stata attivata dall’Ente una nuova sezione dedicata alla pubblicazione del job posting per le posizioni di responsabilità organizzativa vacanti, per un numero di 115 job posting.
Viene, infatti, stabilito che ai candidati al job posting viene riconosciuta l’indennità di pendolarismo ed adeguati percorsi formativi e di affiancamento.
Le Parti si impegnano, infatti, ad incontrarsi entro 12 mesi dalla stipula del verbale.

CCNL Energia e Petrolio: chiesti aumenti per 250,00 euro in vista del rinnovo 2025-2027

Oltre all’aumento salariale, le OO.SS. chiedono interventi normativi e un’aggiornamento del sistema classificatorio

In data 11 febbraio 2025 le OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno presentato la piattaforma rivendicativa per il rinnovo contrattuale del CCNL Energia e Petrolio, avanzando la richiesta di un aumento complessivo (Tec) di 250,00 euro per il livello 4/3 relativo al triennio 2025/2027. Il contratto è scaduto il 31 dicembre 2024 ed interessa circa 40mila addetti impiegati in 34 aziende.
Tra le novità inserite in piattaforma vi è la proposta di un maggiore coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni aziendali e un’aggiornamento del sistema classificatorio, alla luce delle trasformazioni legate all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale ed energetica. Richiesti anche interventi per migliorare il settore della prevenzione; l’istituzione di un coordinamento tra Rlsa e Rsu delle stazioni appaltanti e delle imprese terze, oltre alla creazione di un libretto formativo che certifichi le competenze professionali. 
Inoltre, la piattaforma rappresenta uno strumento importante per definire le modalità di corresponsione del differenziale inflattivo/retributivo maturato nel biennio 2022-2023, pari a 134,00 euro

Decreto Flussi 2025, distribuite le prime quote 

Attribuiti a livello territoriale ingressi per lavoro subordinato sia stagionale, sia non stagionale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 12 febbraio 2025).

Una prima distribuzione delle quote previste del Decreto Flussi 2025 è stata effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, così da rendere possibile il rilascio dei nulla osta al lavoro a fronte delle domande presentate agli Sportelli unici per l’immigrazione.

In particolare, la Nota del 12 febbraio 2025 della Direzione generale per le politiche migratorie e per l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti ha attribuito agli ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale 42.835 quote, di cui 17.129 riservate alle lavoratrici.

Più nel dettaglio, relativamente al lavoro subordinato non stagionale, sono state distribuite a livello provinciale 15.000 quote riservate a lavoratori di Paesi che hanno sottoscritto accordi o intese di cooperazione in materia migratoria con l’Italia, oltre a 1.542 riservate a lavoratori subordinati della Tunisia, 3.464 riservate a lavoratori dell’India e 5.700 riservate al settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria.

Inoltre, sono state attribuite 38.462 quote destinate agli ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale, di cui: 15.380 riservate alle lavoratrici; 2.101 riservate a lavoratori di cittadinanza indiana; 841 per richieste di nulla osta al lavoro stagionale pluriennale; 13.736 riservate alle istanze di lavoro stagionale nel settore agricolo presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro; 3.143 riservate alle istanze di lavoro stagionale nel settore turistico presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro e, infine, 3.261 residuali per istanze di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero.

Le quote non ripartite a livello territoriale restano nella disponibilità del Ministero, che provvederà ad assegnarle sulla base delle richieste pervenute agli Sportelli unici per l’immigrazione, che saranno segnalate alla Direzione generale per le politiche migratorie dagli Ispettorati territoriali del lavoro.

CCNL Metalmeccanica Cooperative: ripresa la trattativa di rinnovo del contratto

Le OO.SS. hanno avuto primi riscontri alla piattaforma di rinnovo

E’ stata ripresa, il 10 febbraio 2025, la trattativa per il rinnovo del CCNL delle imprese metalmeccaniche della cooperazione. Durante l’incontro, le Organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm hanno ricevuto le prime risposte sulle richieste avanzate nella piattaforma di rinnovo presentata, compreso alcuni primi aspetti inerenti il versante economico. 
Inizialmente, è stata espressa la volontà di effettuare un negoziato svincolato dagli altri aperti sul piano nazionale per il rinnovo dei contratti collettivi scaduti, al fine di valorizzare il mondo della cooperazione metalmeccanica. 
Per questo motivo, le Parti hanno espresso la disponibilità a valutare le richieste riguardanti il mercato del lavoro, considerando i lavoratori, una risorsa importante da valorizzare all’interno delle imprese. 
Invece, è più delicata l’applicazione organizzativa inerente alla richiesta dei break formativi in caso di quasi/infortunio, mentre la richiesta di riduzione di orario di lavoro così come in piattaforma è stata ritenuta di difficile applicazione non solo per l’impatto di costo che avrebbe sulle imprese.
Per la parte economica, sono state fatte timide aperture per quanto riguarda la strutturazione degli aumenti retributivi, definendo un aumento minimo di garanzia, così da evitare che questi siano lasciati all’andamento annuale dell’IPCA-NEI. Pertanto, vi è la disponibilità a definire un importo minimo di riferimento all’interno del contratto. 
E’ stato, inoltre, proposto un meccanismo a tutela delle imprese qualora a l’andamento dell’IPCA-NEI dovesse aumentare oltre misura rispetto alle previsioni.
La trattazione procederà nelle giornate del 4 e 28 marzo 2025.

CCNL Istruzione e ricerca: siglata l’ipotesi di sequenza contrattuale

Introdotta la nuova figura preruolo nell’ambito della ricerca, si attende la firma definitiva e l’avvio dei contratti

La Flc-Cgil ha comunicato, mediante nota stampa del 7 febbraio 2025, che è stata approvata, come ipotesi di accordo, la sequenza contrattuale del CCNL Istruzione e ricerca, sottoscritta dalle OO.SS. e l’Aran il 9 ottobre 2024,riferita al settore ricerca. Con la sequenza è stata introdotta la nuova figura del preruolo di ricerca, introdotta dalla Legge 79 del 2022. Rispetto all’ipotesi iniziale, nella fase di contrattazione è stata definita una differenziazione della retribuzione in funzione dell’impegno richiesto e l’indicazione che sono fatte salve alcune norme specifiche per alcuni settori, in particolar modo per gli Epr, data la natura del contratto a tempo determinato, come indicato dall’art. 12bis del DLgs 218/2016. Parallelamente all’introduzione della nuova figura professionale, i sindacati affermano che è necessario ritirare il Disegno di Legge di iniziativa ministeriale 1240. 
In materia di precariato nell’ambito universitario, le OO.SS. hanno avanzato la proposta per un nuovo piano straordinario per allargare gli organi e stabilizzare i precari che rafforza il sistema pubblico universitario. Nei prossimi giorni i Sindacati attendono la convocazione per la sottoscrizione definitiva e la partenza del confronto nelle università e negli enti sui regolamenti attuativi. 

Lavoratori impatriati, ulteriori chiarimenti AdE sul nuovo regime

Nella risposta n. 22/2025, l’Agenzia delle entrate chiarisce un dubbio sulla possibilità di beneficiare del regime agevolativo per i lavoratori impatriati a decorrere dall’anno d’imposta 2024 e, in particolare, se l’emissione delle fatture ad un unico cliente estero che, negli anni precedenti è stato il datore di lavoro, sia un ostacolo alla fruizione dello stesso.

Il “nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati” si applica ai contribuenti che trasferiscono, dal periodo d’imposta 2024, la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del TUIR.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023 dispone che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo corrispondente a quello di cui al comma 3, secondo periodo;

  • i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento. Se il lavoratore presta l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all’estero è di: sei periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo; sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;

  • l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;

  • i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

La base imponibile è ridotta al 40% nei seguenti casi:

– il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;

– in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime di cui al presente articolo.

La riduzione al 40% della base imponibile è subordinata alla condizione che durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato.

 

L’Agenzia chiarisce che il nuovo regime può essere applicato, nel rispetto delle condizioni richieste, anche nell’ipotesi in cui il lavoratore si trasferisca in Italia per prestare l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore del medesimo soggetto (residente o non residente in Italia), presso il quale è stato impiegato all’estero prima del predetto trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo. La norma prevede l’allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all’estero che, da tre, aumenta a sei o sette anni, a seconda che si tratti o meno del medesimo soggetto (datore/gruppo) presso cui era svolta l’attività lavorativa in Italia prima del trasferimento all’estero.

 

Nel caso di specie, dunque, l’istante che al rientro in Italia presterà l’attività professionale con la stessa società per la quale aveva già lavorato all’estero, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla norma, potrà beneficiare del nuovo regime agevolativo, a partire dal periodo d’imposta di rientro in Italia e per i quattro successivi considerato che dichiara di essere stata residente all’estero per almeno 6 anni.

CCNL Metalmeccanici: non riparte la trattativa di rinnovo

Previsti ulteriori scioperi per il mese di marzo 

L’11 febbraio 2025, le sigle sindacali Fim, Fiom e Uilm, comunicano che a seguito dell’incontro avvenuto con la delegazione di Federmeccanica e Assistal, non è ripartita la trattativa di rinnovo.
A fronte di ciò, le Organizzazioni sindacali confermano l’intenzione di procedere con le otto ore di sciopero, articolato dai territori, entro il mese di febbraio, con il blocco degli straordinari e delle flessibilità.
Difatti, a parere delle stesse, è necessario riaprire la trattiva al fine di rinnovare il contratto di settore, con l’obiettivo di difendere e promuovere l’industria metalmeccanica e l ‘occupazione. 
Pertanto, in assenza della volontà di riaprire la trattativa entro febbraio da parte di Federmeccanica e Assistal, vi saranno molteplici scioperi per il mese di marzo

 

CIRL Edilizia Artigianato Marche: stabilito l’EVR 2025


CIRL Edilizia Artigianato Marche: stabilito l’EVR 2025



Le Parti hanno riconosciuto l’EVR fino al 31 dicembre 2025


Il 4 febbraio è stato siglato da Anaepa, Cna, Fiae,Claai delle Marche e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil il verbale di accordo per la verifica  dei parametri relativi alla definizione dell’Elemento Variabile della Retribuzione previsti dal CIPL del 17 dicembre 2021 per le imprese artigiane edili ed affini delle Marche.
Le Parti hanno, infatti, stabilito che i cinque parametri indicati risultano positivi e, nelle more del rinnovo del CIPL, hanno provveduto a determinare il valore dell’EVR per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.
Di seguito gli importi.


























Livello  EVR 2025
7 68,58 euro
6 60,02 euro
5 50,01 euro
4 46,33 euro
3 43,32 euro
2 38,30 euro
1 33,45 euro

CCNL Scuole Private Asils: siglato il rinnovo con aumenti e indennità di vacanza contrattuale



Previste 4 tranches di aumenti a partire dal 1° febbraio 2025 e IVC di 75,00 euro


Il 29 gennaio 2025 Asils e Ugl-Scuola hanno siglato il rinnovo del CCNL Scuole Private relativo al periodo 2024-2028. Per la parte normativa, il contratto decorre dal 1° maggio 2024 e scade il 30 aprile 2028; mentre, per la parte economica decorre dal 1° febbraio 2024 al 30 aprile 2028. Il CCNL si applica al personale assunto nelle scuole e corsi di lingue di italiano a stranieri o di italiano come seconda lingua; corsi di cultura italiana varia; scuole e centri di formazione e tirocinio insegnanti e scuole e corsi parauniversitari a indirizzo linguistico e pedagogico. Tra le novità inserite all’interno del contratto, si evidenziano gli aumenti contrattuali con le seguenti decorrenze:
1° febbraio 2025;
1° maggio 2025;
1° maggio 2026;
1° maggio 2027
Gli importi dei nuovi minimi sono riportati nella tabella di seguito.





































































Area Livello Retribuzione CCNL 2021-2024 Minimo 1.2.2025 Minimo1.5.2025 Minimo 1.5.2026 Minimo 1.5.2027
Prima 1 1.075 1.118 1.161 1.204 1.247
2 1.105 1.149 1.193 1.237 1.281
3 1.160 1.206 1.252 1.298 1.344
Seconda 3 1.255 1.305 1.355 1.405 1.455
4 1.325 1.378 1.431 1.484 1.537
5 1.375 1.430 1.485 1.540 1.595
Terza 6 1.375 1.430 1.485 1.540 1.595
7 1.485 1.544 1.603 1.662 1.721

Prevista l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale relativa al periodo 1° maggio 2024-31 gennaio 2025, pari a 75,00 euro

Chiarimenti su detrazione per acquisto di veicoli destinati a persone con disabilità

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una nuova risposta ad un quesito riguardo alla possibilità di beneficiare della detrazione fiscale per l’acquisto di un’autovettura per il trasporto di disabile e anche per il valore del veicolo usato dato in permuta (Agenzia delle entrate, risoluzione 7 febbraio 2025, n. 11/E).

L’articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR prevede una detrazione dall’imposta lorda (IRPEF), calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, sostenuta per l’acquisto dei mezzi di locomozione dei soggetti disabili di cui al citato articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La detrazione spetta sul costo di acquisto del veicolo (nuovo o usato) e sulle spese di riparazione imputabili a manutenzione straordinaria; sono, quindi, escluse quelle di ordinaria manutenzione, quali il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, gli pneumatici e le spese in genere riconducibili alla normale manutenzione del veicolo.

 

La detrazione pari al 19% è determinata sul predetto limite di spesa con riferimento all’acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni (decorrente dalla data di acquisto). Concorrono al raggiungimento del limite di spesa di euro 18.075,99 anche le spese di riparazione del veicolo, purché sostenute entro i 4 anni dall’acquisto del veicolo stesso.

 

La detrazione spetta per le spese sostenute per l’acquisto di:

  • motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità;

  • motoveicoli e autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni;

  • autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti e sordi.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti.

A partire dal 2020, dunque, ai fini della detrazione delle spese per l’acquisto dei mezzi di locomozione dei soggetti disabili, il pagamento deve essere effettuato mediante versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del D.Lgs. n. 241/1997, ossia carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero altri sistemi di pagamento.

Al riguardo, l’Agenzia ritiene, in linea con quanto già precisato con la risoluzione del n. 108/E/2014, in materia di erogazioni liberali ai partiti politici, che “altri mezzi di pagamento” siano le !ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell’operazione e l’esatta identificazione del suo autore e a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli”.

 

Nel caso di specie, in occasione dell’acquisto del nuovo veicolo, il soggetto acquirente ha venduto al concessionario un veicolo usato concordandone un ”valore” e tale ”valore” è stato utilizzato a scomputo dell’importo dovuto a saldo per l’acquisto del nuovo veicolo.

In tal caso, l’Agenzia delle entrate ritiene che il valore del veicolo usato, se documentato adeguatamente e utilizzato a scomputo del prezzo del nuovo veicolo, possa essere incluso nel calcolo della detrazione.

Per fruire della detrazione di cui all’articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR. è essenziale che il contribuente disponga di documentazione idonea che attesti il prezzo di acquisto del nuovo veicolo e il valore del veicolo usato venduto al concessionario.