Rinnovato il CIRL per gli impiegati agricoli del Piemonte



Stipulato, il 18/7/2022 tra CONFAGRICOLTURA Piemonte, COLDIRETTI Piemonte, CIA Piemonte e CONFEDERDIA, FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL l’accordo per il rinnovo del Contratto collettivo regionale di lavoro per i Quadri e gli Impiegati agricoli del Piemonte


1) Decorrenza e durata
L’accordo ha durata quadriennale, decorre dall’1 gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2025;


2) Aumento contrattuale
Si concorda un adeguamento economico complessivo del 5% da calcolarsi sul minimo tabellare in vigore alla data attuale e da corrispondersi in due trance:


– a decorrere dall’1 luglio 2022 verrà corrisposto il 3,5% di aumento pari a:
























Categorie

Importi

Quadri 80,73 € lordi
1.a categoria 77,54 € lordi
2.a categoria 68,86 € lordi
3.a categoria 62,18 € lordi
4.a categoria 56,66 € lordi
5.a categoria 53,23 € lordi
6.a categoria 49,63 € lordi


– a decorrere dall’1 gennaio 2023 la restante parte dell’1,5% di aumento pari a:
























Categorie

Importi

Quadri 34,60 € lordi
1.a categoria 33,23 € lordi
2.a categoria 29,51 € lordi
3.a categoria 26,65 € lordi
4.a categoria 24,28 € lordi
5.a categoria 22,81 € lordi
6.a categoria 21,27 € lordi


– Si concorda di corrispondere una quota una tantum per il personale in forza alla data di sottoscrizione del presente verbale con la mensilità di luglio 2022 nelle seguenti misure:
























Categorie

Importi

Quadri 116,00 € lordi
1.a categoria 111,00 € lordi
2.a categoria 99,00 € lordi
3.a categoria 89,00 € lordi
4.a categoria 81,00 € lordi
5.a categoria 77,00 € lordi
6.a categoria 71,00 € lordi


3) Commissione Paritetica
Le parti concordano di costituire una Commissione paritetica che dovrà definire, la stesura definitiva del presente verbale di accordo e più in particolare riguardante il lavoro a tempo parziale, la banca a ore, la salute e sicurezza sul lavoro, le ferie solidali e lo smart working.

Sinistro con mezzo aziendale: quando è esclusa la responsabilità datoriale


6 set 2022 In caso di sinistro che abbia coinvolto il terzo, avvenuto in occasione dello svolgimento di un’attività lavorativa, la responsabilità del datore di lavoro è esclusa quando il rischio concretizzatosi si pone al di fuori della sua sfera di gestione, essendosi realizzato un evento dipeso dalla presenza di più utenti su un tratto stradale, cagionato dalla strutturale difettosità di un automezzo regolarmente omologato (Corte di Cassazione, Sentenza 23 agosto 2022, n. 31478).


La Corte di Cassazione ha annullato la condanna emessa nei confronti del legale rappresentante, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del preposto con funzioni di Capo Servizio della medesima società, ritenuti responsabili del reato di omicidio colposo, per aver cagionato la morte di una donna, la quale veniva travolta dall’autocompattatore, condotto dal dipendente della stessa società.
Quest’ultimo percorrendo in retromarcia una via posta in un’area privata, per raggiungere la via pubblica, dopo avere terminato l’operazione di carico dei rifiuti, investiva la persona offesa, che si trovava sul lato posteriore del mezzo, in posizione non visibile al conducente, in quanto posta in un cono d’ombra, non raggiungibile dalla visione degli specchietti retrovisori e dalla telecamera posteriore del veicolo.


I giudici di merito, a fondamento della decisione, avevano ritenuto applicabile la normativa antinfortunistica (D. Lgs. n. 81/2008), sul presupposto che il luogo ove era avvenuto il sinistro dovesse considerarsi “luogo di lavoro” e che le disposizioni rivolte alla tutela dei lavoratori dovessero estendersi all’incolumità dei terzi presenti sul luogo di lavoro.
A fronte, quindi, del nesso di causalità fra la violazione di norme di prevenzione e il sinistro occorso al terzo doveva ritenersi sussistente la penale responsabile del soggetto con posizione di gestore del rischio.
La Corte territoriale aveva, altresì, escluso che il comportamento della persona offesa, consistito nel camminare, al centro della strada, dietro il mezzo compattatore e voltando le spalle al medesimo, e la sua asserita incapacità di udire il segnalatore acustico , a causa dell’ipoacusia che la affliggeva, e probabilmente anche di vedere adeguatamente, per problemi di vista, costituisse evento interruttivo nel nesso causale fra la condotta degli imputati e l’evento morte.


Gli imputati hanno proposto ricorso congiunto avverso la sentenza, contestando, in primo luogo, la riconducibilità del rischio realizzatosi al novero dei rischi derivanti dallo svolgimento di attività lavorative, cui consegue l’applicabilità delle disposizioni di cui al D. L.gs. 81/2008, la cui violazione era loro contestata; escludendo, in secondo luogo, la prevedibilità del fatto, avuto riguardo alla conformità del mezzo utilizzato, essendo l’autocompattatore stato omologato quale monoperatore, e mantenuto in stato di piena efficienza.


I motivi di ricorso proposti sono stati giudicati fondati dalla Suprema Corte.


Quest’ultima, difatti, ha rilevato che il sinistro, nel caso in argomento, era avvenuto “in occasione dello svolgimento di un’attività lavorativa”, ma non con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, dal momento che il rischio concretizzatosi si poneva al di fuori della sfera di gestione del datore di lavoro, inerendo piuttosto alla circolazione stradale ed essendosi realizzato un evento dipeso dalla presenza di più utenti su un tratto stradale, cagionato dalla strutturale difettosità di un automezzo regolarmente omologato.


Dichiarazione IVA emendabile


Riconosciuta l’emendabilità in giudizio, anche oltre i termini decadenziali di cui all’art. 2, DPR n. 322/1998, della dichiarazione Iva corredata da errori materiali commessi dal contribuente (Corte di cassazione – sentenza 31 agosto 2022, n. 25554).

Il caso di specie si riferisce all’insussistenza di un credito IVA esposto, derivante dalla dichiarazione dell’anno precedente rispetto a quello oggetto di ripresa e il credito non era stato posto in compensazione bensì era stata rettificata l’originaria dichiarazione attraverso la proposizione di una dichiarazione successiva. La contribuente assumeva di aver agito nel rispetto dell’art. 2 co. 8 D.P.R. n. 322/1998 e dei termini dell’art. 43, D.P.R. n. 600/1973.
A riguardo, la giurisprudenza ha più volte riconosciuto la facoltà per il contribuente di rettificare anche oltre i termini decadenziali di cui all’art. 2, DPR n. 322/1998 la dichiarazione fiscale originariamente inficiata da errori materiali.
In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all’art. 43, DPR n. 600/1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A., mentre, se intesa, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro 48 mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria.
La Corte ha così statuito il diritto per il contribuente di opporsi in giudizio alla maggiore pretesa erariale avanzata dall’Amministrazione, anche correggendo eventuali errori commessi in sede dichiarativa, e tale correzione è stata ammessa a prescindere dall’osservanza dei termini prescritti dall’ordinamento ai fini della presentazione di una dichiarazione integrativa e anche nel caso in cui quest’ultimo atto non sia stato redatto anteriormente alla proposizione della domanda giudiziale.
In tal senso depongono in primo luogo la natura giuridica della dichiarazione fiscale, ravvisabile in linea generale in una mera dichiarazione di scienza e non in una manifestazione di volontà, salvo casi particolari o parti specifiche di essa e quindi sempre emendabile, con la conseguenza che il contribuente può fare valere eventuali vizi commessi nella redazione della stessa, che attengano al merito della pretesa tributaria, anche in sede contenziosa.
In secondo luogo, in materia di IVA e di imposte dirette sono applicabili i medesimi princìpi, compreso quello secondo il quale la dichiarazione del contribuente, affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, è in linea di principio emendabile.
Essa costituisce un momento dell’iter procedimentale volto all’accertamento dell’obbligazione tributaria atteso che la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma dichiarativo perché reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elemento di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti.


Ne consegue che l’emendabilità della dichiarazione non può ritenersi sottoposta al limite temporale di cui all’art. 37, co. 5, 6, DPR n. 633/1972, il quale riguarda la rimozione di omissioni o l’eliminazione di errori suscettibili di comportare un pregiudizio per l’erario, ma non la rettifica di dichiarazioni oggettivamente errate e quindi idonee a pregiudicare il dichiarante, anche in ragione del fatto che la negazione del diritto al rimborso determinerebbe un indebito incameramento del credito da parte dell’erario.


Da ciò discende il riconoscimento dell’emendabilità in giudizio anche oltre i termini decadenziali di cui all’art. 2, DPR n. 322/1998 della dichiarazione originariamente affetta da errori materiali commessi dal contribuente.


Aspetti economici del CIPL Edilizia Industria Venezia



 


Dal 1° settembre 2022 entra in vigore il rinnovo del CIPL per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Venezia.


Seguono alcuni aspetti economici del rinnovo del CIPL per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Venezia.


Mensa operai e impiegati


L’azienda concorre alle spese della mensa in ogni caso in misura non superiore a € 12,00 giornaliere fino ai 31 dicembre 2023, poi dal 1 gennaio 2024 tale misura aumenterà automaticamente a € 13,00 salvo trattamenti di miglior favore accordati dall’azienda. Vista la specificità del territorio, si concorda che a partire dal 1 gennaio 2023 tutte le imprese che lavorano o hanno cantieri nel centro storico di Venezia e isole della Laguna il costo sia di € 13,00 giornaliere.


Ove il pasto non possa essere fornito nelle forme di cui sopra, troveranno applicazione per gli operai, per gli autisti, per gli impiegati sia tecnici che amministrativi che prestano la loro opera nei cantieri, l’indennità sostitutiva di mensa pari ad € 5,29 giornaliera o in alternativa un servizio sostitutivo reso a mezzo di buono pasto di pari importo, elevabile fino a € 8,00 solo se fornito in forma elettronica.


Trasferta: operai/impiegati


L’indennità giornaliera di trasferta, secondo le condizioni previste dal presente contratto, all’operaio o impiegato è erogata per le tre fasce con le seguenti misure giornaliere per andata e ritorno:


a) 1.a fascia: 17,00 € a/r


b) 2.a fascia: 27,00 € a/r


c) 3.a fascia: 31,00 € a/r


L’indennità giornaliera di trasferta non è dovuta nei caso in cui il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio, impiegato in servizio comandato o quando, recandosi direttamente nel cantiere di destinazione, venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza od abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio. Qualora l’operaio o impiegato in trasferta si avvalga di un mezzo messo a disposizione dall’impresa per raggiungere il luogo di lavoro ma non guidi (così detto “passeggero trasportato”) l’indennità giornaliera di trasferta è quantificata in relazione alle tre fasce:


a) 1.a fascia: 8,50 € a/r


b) 2.a fascia: 14,50 € a/r


c) 3.a fascia: 18,50 € a/r


Anche in questo caso l’orario di lavoro decorre dai momento dì arrivo ai cantiere dì destinazione.
Nella medesima ipotesi, all’operaio o impiegato che conduce il mezzo messo a disposizione dall’azienda per trasportare i colleghi il rimborso giornaliero di trasferta è attribuito nella stessa misura fissata all’operaio o impiegato in trasferta rispettivamente


a) 1.a fascia: 17,00 € a/r


b) 2.a fascia: 27,00 € a/r


c) 3.a fascia: 31,00 € a/r


Anche in questo caso l’orario di lavoro decorre dal momento di arrivo al cantiere di destinazione.


Reperibilità aziendale


La reperibilità è un istituto accessorio alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è rintracciabile dall’azienda fuori dall’orario di lavoro al fine di assicurare con tempestività lo svolgimento di determinate attività o l’erogazione di un determinato periodo di servizio in presenza di esigenze non programmate di lavoro. I periodi di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell’orario di lavoro legale e contrattuale. L’indennità di reperibilità per gli operai e gli impiegati, che acconsentono per iscritto alla richiesta del datore di lavoro di essere reperibili anche fuori dall’orario di lavoro normalmente praticato dall’impresa, è fissata, a decorrere dall’1 settembre 2022, nelle seguenti misure minime giornaliere:


Compenso giornaliero:







16 ore


giorno lavorato

24 ore


giorno libero

24 ore


giorno festivo

€ 7,00 € 9,00 € 12.00


In caso di disponibilità alla reperibilità, l’azienda adotterà criteri di rotazione del personale.
Qualora il periodo di reperibilità abbia interessato più di una intera settimana consecutiva nel mese, per il periodo seguente e consecutivo eccedente la prima settimana, le indennità sopra riportate verranno così aumentate:







16 ore


giorno lavorato

24 ore


giorno libero

24 ore


giorno festivo

€ 9,00 € 12,00 € 16,00

Dichiarazione obbligatoria del volume d’affari Iva e del reddito professionale


Dal 1° del mese è operativa la procedura per presentare la dichiarazione obbligatoria del volume d’affari Iva e del reddito professionale prodotto nel 2021 nell’area riservata dei “Servizi Enpacl online” (Enpacl, comunicato 1 settembre 2022).

Da giovedì 1° settembre è disponibile nell’area riservata dei “Servizi ENPACL on line” la procedura per rendere la dichiarazione obbligatoria del volume d’affari IVA e del reddito professionale prodotti nell’anno 2021.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato a venerdì 30 settembre.


Per generare i relativi “pagoPA” (oppure i tracciati del modello F24), occorre collegarsi all’area riservata, sezione “Contribuzione”, voce ‘Obbligatoria anno 2022’.

Giornalisti autonomi: comunicazione reddituale all’Inpgi entro il 30/09

Entro il 30 settembre 2022, tutti i giornalisti iscritti alla Gestione separata dell’Inpgi sono tenuti a presentare all’Istituto una comunicazione dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso del 2021 (INPGI – Circolare n. 8/2022).

Sono tenuti alla comunicazione tutti i giornalisti iscritti alla Gestione Separata che nel 2021 abbiano svolto attività autonoma giornalistica:
– libero-professionale con Partita IVA;
-·come attività “occasionale”;
– come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti;
– mediante cessione di diritto d’autore.


La comunicazione reddituale deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, collegandosi all’area riservata del sito www.inpgi.it, utilizzando il codice iscritto (ovvero il numero di posizione) e la password normalmente utilizzata per l’accesso ai dati personali. La procedura è attiva tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

La comunicazione deve essere presentata anche dai giornalisti che pur non avendo conseguito redditi da attività giornalistica libero professionale, non hanno chiesto di essere sospesi dagli adempimenti contributivi per l’anno 2021. In tal caso, anche in assenza di reddito autonomo è possibile procedere al versamento del contributo minimo e aggiuntivo utile all’acquisizione dell’anzianità contributiva riferita all’anno 2021, ovvero dichiarare di non voler versare la contribuzione e sospendere così, di fatto, la posizione assicurativa per il solo anno 2021.

Non sono tenuti all’invio della comunicazione reddituale i giornalisti che abbiano svolto l’attività professionale esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. In tal caso, tuttavia, ai fini dell’esonero dall’obbligo di inoltro della comunicazione reddituale, il giornalista che in precedenza è stato assicurato INPGI per altra attività libero professionale (partita IVA, ritenuta d’acconto, cessione diritti d’autore, ecc.) che non vi avesse ancora provveduto deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione.

In caso di inoltro della comunicazione reddituale oltre la scadenza è dovuta un’apposita sanzione per ritardata comunicazione reddituale.

Il versamento del contributo soggettivo comporta il riconoscimento di un’anzianità contributiva pari ad un anno (12 mesi), solo nel caso in cui il suo importo – compreso l’eventuale contributo aggiuntivo – non risulti inferiore al 12% (ridotto al 6% per i titolari di trattamento pensionistico diretto) del reddito minimo (per il 2021 pari a 15.953,00 euro). In presenza di un importo inferiore è attribuita una minore anzianità assicurativa – rapportata al predetto importo minimo – ed è riconosciuta, in ogni caso, un’anzianità pari ad almeno una mensilità.
La procedura per la comunicazione reddituale online indica le mensilità attribuite in ragione del reddito dichiarato e l’eventuale contributo aggiuntivo necessario per l’attribuzione di un’anzianità pari a 12 mesi. Il versamento del contributo aggiuntivo è facoltativo; in sua assenza, quindi, sarà attribuita la sola anzianità connessa al reddito giornalistico dichiarato.
I contributi dovuti e risultanti dall’elaborazione della comunicazione on line possono essere versati – a scelta del giornalista – in unica soluzione entro il 31 ottobre 2022, oppure in 3 rate mensili con scadenza il 31 ottobre, il 30 novembre ed il 31 dicembre.

Al via le domande per l’accesso al credito di imposta edicole per l’anno 2022


Dal 1° al 30 settembre 2022 è possibile presentare la domanda di accesso per l’anno 2022 al credito di imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici (Presidenza del consiglio dei ministri – Comunicato 01 settembre 2022).

Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE), dal percorso di menù “Servizi on-line” -> “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria” -> “Credito di imposta edicole”.
La misura agevolativa, istituita dall’articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è stata rinnovata, per gli anni 2021 e 2022, dall’articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall’articolo 67, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. decreto “sostegni-bis”), che ha introdotto le seguenti modifiche:
– platea dei destinatari: per l’anno 2022 possono accedere al beneficio:
   * gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
   * le imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita;
– spese ammesse all’agevolazione: come per l’anno 2021, anche per l’anno 2022 rientrano tra le spese cui è parametrato il credito gli importi pagati nell’anno precedente per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.
Lo stanziamento complessivo previsto, che costituisce limite di spesa, ammonta a 15 milioni di euro.
La misura massima stabilita per l’agevolazione è pari ad euro 4.000, analogamente agli anni 2020 e 2021.

Cessione di ramo d’azienda illegittima: natura dei crediti vantati dal lavoratore


5 set 2022 In caso di dichiarata nullità o illegittimità della cessione di ramo d’azienda i crediti vantati dal lavoratore per effetto dell’omesso ripristino del rapporto da parte del cedente hanno natura retributiva e non risarcitoria. Da tanto consegue l’inapplicabilità del principio della compensatio lucri cum damno, posto alla base della detraibilità dell’aliunde perceptum dal risarcimento (Corte di Cassazione, Ordinanza 01 settembre 2022, n. 25853).


La Suprema Corte ha ribadito il principio in oggetto, pronunciandosi sul ricorso proposto da una lavoratrice avverso la sentenza d’appello che aveva respinto la domanda proposta dalla stessa nei confronti della società datrice di lavoro, per ottenere il pagamento delle somme maturate successivamente alla sentenza con cui era stata dichiarata inefficace la cessione del suo contratto di lavoro in relazione al trasferimento di ramo d’azienda.


I giudici del gravame avevano, difatti, ritenuto che anche nell’ipotesi di dichiarata nullità o illegittimità della cessione di ramo d’azienda, quale quella del caso in questione, l’omesso ripristino della funzionalità del rapporto da parte del cedente, a fronte di una tempestiva messa a disposizione delle energie lavorative da parte del lavoratore, rilevasse sul piano risarcitorio, con conseguente eccepibilità dell’aliunde perceptum che, nella specie, in ragione della circostanza che l’istante aveva percepito le retribuzioni erogate dalla società cessionaria presso cui aveva continuato a prestare attività, era di entità tale da elidere il danno subito.


La Corte di legittimità, cassando la sentenza impugnata, ha, di contro, risolto la controversa questione della natura dei crediti vantati dalla lavoratrice per effetto del mancato ripristino del rapporto di lavoro da parte della cedente, nonostante la sentenza di accertamento dell’ illegittimità della cessione del ramo d’azienda cui la stessa era addetta, con decorrenza dalla messa in mora, nel senso della natura retributiva e non più risarcitoria dei detti crediti.
A fondamento della decisione la stessa Corte ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza 7 febbraio 2018, n. 2990), con la quale queste ultime hanno sancito il principio di diritto secondo cui, in tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l’illegittimità e dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere le retribuzioni a decorrere dalla messa in mora.


Come rilevato dai giudicanti, a tale indirizzo è stato riconosciuto valore di diritto vivente sopravvenuto dalla Corte costituzionale (Sent. 28 febbraio 2019, n. 29), anche con riguardo alla fattispecie della cessione del ramo d’azienda.
Da tanto consegue, dunque, che, sancita la natura retributiva delle somme da erogarsi dal cedente inadempiente al comando giudiziale ed escluso che la richiesta di pagamento dei lavoratori abbia titolo risarcitorio, il principio della compensatio lucri cum damno su cui si fonda la detraibilità dell’aliunde perceptum dal risarcimento non trova applicazione.

Prorogati i termini di trasmissione dei dati POS


Le informazioni relative alle operazioni contabilizzate dal 1° settembre dovranno essere inviate entro il 15 ottobre, quelle sulle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022, entro il 30 novembre. Il termine di trasmissione a regime è ampliato di un giorno (Agenzia delle entrate – provvedimento 02 settembre 2022, n. 340401).

Con provvedimento n. 253155 del 30 giugno 2022 sono state definite le informazioni, le modalità e i termini entro cui gli operatori finanziari devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, tramite la società PagoPA S.p.a, i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate da questi ultimi mediante gli stessi strumenti.


In particolare, il provvedimento aveva stabilito che la prima trasmissione delle informazioni, riferite alle transazioni contabilizzate dal 1° settembre 2022, doveva essere effettuata entro il 5 settembre p.v. ed entro il 31 ottobre quelle riferite alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022. Inoltre, il provvedimento aveva stabilito che, a regime, il flusso informativo doveva essere trasmesso entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione della transazione.


Detto questo, a fronte delle diverse segnalazione circa la difficoltà tecniche nel rispettare le scadenze di trasmissione sopra citate, l’Agenzia delle Entrate ha prorogato i predetti termini di trasmissione rispettivamente al 15 ottobre p.v. per le operazioni contabilizzate dal 1° settembre e al 30 novembre per la trasmissione delle informazioni relative alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022. Inoltre, è stato ampliato di un giorno il termine di trasmissione a regime.


Modalità di accesso al “bonus lavoratori fragili”



Entro il 30 novembre 2022 deve essere presentata all’Inps la richiesta del “Bonus ai lavoratori fragili” riconosciuto ai lavoratori dipendenti del settore privato che durante l’anno 2021 hanno fruito del trattamento di malattia in relazione all’assenza dal lavoro connessa alla condizione di fragilità rispetto all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (INPS – Circolare 05 agosto 2022, n. 96).


Il bonus è riconosciuto ai lavoratori del settore privato, aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS, che durante l’anno 2021 abbiano fruito del trattamento di malattia per l’assenza dal lavoro connessa alle misure di tutela anti Covid-19, in ragione della condizione di fragilità (rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, disabilità con connotazione di gravità) e dell’impossibilità a svolgere la prestazione in modalità agile.




Una specifica tutela anti Covid-19 è stata adottata in favore dei cd. “lavoratori fragili”, ossia lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità. Per tali lavoratori, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, il periodo di assenza dal lavoro è equiparato al ricovero ospedaliero, se prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente.


Beneficiari


Riguardo ai beneficiari, l’Inps ha precisato che i destinatari del bonus sono i lavoratori dipendenti del settore privato. Si tratta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti categorie:
– operai del settore industria;
– operai e impiegati del settore terziario e servizi;
– lavoratori dell’agricoltura;
– lavoratori dello spettacolo;
– lavoratori marittimi.
Sono esclusi, invece, i collaboratori familiari (colf e badanti), gli impiegati dell’industria, i quadri (industria e artigianato), i dirigenti, i portieri, i lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti alla Gestione separata.


Requisiti


Per il riconoscimento del bonus è necessario possedere tutti i seguenti requisiti:
a) essere stato nel corso del 2021 lavoratore dipendente del settore privato e avere avuto diritto, in tale periodo, alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’INPS;
b) avere presentato nell’anno 2021 uno o più certificati di malattia afferenti alla fragilità per il Covid-19, in quanto lavoratore in possesso del riconoscimento dello stato di disabilità con connotazione di gravità o di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;
c) avere raggiunto nell’anno 2021 il periodo massimo indennizzabile di malattia disciplinato dalla specifica normativa applicabile al rapporto di lavoro in riferimento al quale viene presentata la domanda;
d) non avere reso nell’anno 2021 la prestazione lavorativa in modalità agile nei periodi per i quali il richiedente il bonus ha presentato certificati di malattia.
In sede di presentazione della domanda i suddetti requisiti devono essere autocerificati.


Domanda


I soggetti interessati a fruire del bonus ai lavoratori fragili devono presentare apposita domanda all’Inps, entro il 30 novembre 2022, accedendo al servizio online dedicato sul portale web dell’Istituto (www.inps.it) mediante SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 o CNS.
In alternativa, la richiesta può essere effettuata:
– tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile;
– tramite gli Istituti di patronato.


Erogazione del bonus


Per l’anno 2002 il bonus ai lavoratori fragili è pari a 1.000 euro ed è erogato dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2022.
Il pagamento del bonus ai lavoratori fragili è effettuato tramite accredito sull’IBAN indicato dal richiedente nella domanda.
Per essere validato, l’IBAN deve essere intestato o cointestato al richiedente.
Nel caso di richiesta di accredito su IBAN Area SEPA (extra Italia), deve essere allegato alla domanda il modulo di identificazione finanziaria “MV70” (disponibile sul portale web dell’Inps), salvo che non sia stato già prodotto all’INPS in occasione di precedenti richieste di pagamento.