In Gazzetta Ufficiale il decreto istitutivo del Fondo Tlc

Pubblicato il provvedimento di istituzione dello strumento di sostegno dei lavoratori nei  casi di riduzione o sospensione dell’attività per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale (D.M. 4 agosto 2023).

Il decreto ministeriale di istituzione del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2023. Nell’ambito dell’attività del Fondo rientrano tutte le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, con licenze/autorizzazioni, laddove siano previste: ovvero le realtà che erogano servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali, anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (commercio elettronico, internet, posta elettronica, ecc); imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle Imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali (articolo 1, comma 1 D.M. 4 agosto 2023).

Beneficiari e prestazioni

I beneficiari del Fondo sono individuati nei lavoratori delle imprese sopra citate ai quali possono essere fornite le seguenti prestazioni (articolo 5, comma 1):

– finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell’Unione europea;
– prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
– prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro;
– prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto a quelle previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato;
assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni;
– assicurare, in via opzionale e nel rispetto della legislazione vigente, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 3 anni, consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a 3 anni.

Amministrazione del Fondo

Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore, che rimane in carica per 4 anni, composto da 4 componenti designati da Assotelecomunicazioni – Asstel e 4 componenti designati da SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, UGL Telecomunicazioni che devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dagli articoli 37 e 38 del D.Lgs. n. 148/2015, nonché da 2 rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze, che devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dal citato articolo 38 (articolo 3, D.M. 4 agosto 2023).

Infine, nel decreto in commento sono indicati i criteri e le misure delle prestazioni (articolo 6) e le fonti di finanziamento del Fondo (articolo 7) individuate in contributi ordinari, addizionali e straordinari a carico, in percentuale diverse, sia del datore di lavoro, sia del lavoratore, oltre che le modalità di accesso alle prestazioni (articolo 8) e di precedenza (articolo 9). 

 

CCNL Poste: è accordo sulla proroga del lavoro agile

Prorogato lo smart working per i lavoratori del settore fino al 31 dicembre 2024 

Nella giornata del 14 settembre 2023, Poste Italiane S.p.A. anche in rappresentanza di Poste Vita S.p.A., e Poste Assicura S.p.A., Poste Welfare Servizi S.r.l., Egi S.p.A., Bancoposta Fondi S.p.A. Sgr, Postepay S.p.A., Postel S.p.A., Address S.p.A., Nexive Network S.r.l. e Slp-Cisl, Slc-Cgil, Uilposte, Confsal Comunicazioni, Failp-Cisal e Fncugl Comunicazioni, hanno sottoscritto il Verbale di Accordo relativo alla proroga dello svolgimento dell’attività di lavoro in modalità agile.
Difatti, le Parti Firmatarie, ai sensi di quanto previsto dall’art. 27 del CCNL 23 giugno 2021, confermano la possibilità di lavorare in smart working sino al 31 dicembre 2024 secondo la disciplina di riferimento e per gli ambiti organizzativi e figure professionali indicati negli Accordi del 1 marzo 2022 e del 3 agosto 2022.
Eventuali modifiche ed integrazioni degli ambiti organizzativi e delle figure professionali interessate possono formare oggetto di approfondimento realizzato con le OO.SS. nell’ambito dei lavori dell’Osservatorio Paritetico sul lavoro agile.
La prestazione di lavoro può esser posta in essere nella suddetta modalità, per tutto l’intero giorno dedicato e per un massimo di 2 giorni a settimana e 9 giorni al mese, secondo le esigenze organizzative e produttive delle funzioni aziendali.
Quanto stabilito non trova però applicazione per il settore di Assistenza Clienti e Back Office in ambito DTO, per i quali, in ragione della particolare natura delle attività presidiate, vengono individuate soluzioni organizzative che consentono l’alternanza tra lo svolgimento della prestazione lavorativa da remoto e il rientro in sede per almeno 1 settimana lavorativa al mese, salvo specifiche esigenze organizzative per le quali è necessaria la presenza in sede per un numero di giorni superiore.
Per il personale turnista appartenente a tali ambiti la prestazione di lavoro agile può esser resa 24 ore, in coerenza con la turnazione di volta in volta prevista nelle strutture di appartenenza.
I Quadri con responsabilità organizzative, possono effettuare l’attività di lavoro in modalità agile a giornata intera per 2 giorni al mese.
Ed inoltre, per il personale impiegato in attività remotizzabili nell’ambito dell’insourcing, vengono osservate le modalità di lavoro attualmente in essere.
Nei confronti del personale assegnato ad attività operative, a decorrere da gennaio 2024, si attiva la modalità in lavoro agile per finalità formative, secondo quanto previsto dal Verbale di  Accordo del 3 agosto 2022.
Relativamente all’incontro dell’Osservatorio Paritetico sul lavoro agile, vengono approfondite le seguenti tematiche: modalità di applicazione dell’istituto alle ipotesi di accomodamento ragionevole, fruizione da parte dei dipendenti di postazioni di prossimità, possibilità di attivazione del lavoro agile in caso di calamità naturali per le attività da remoto.

Ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani: adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale

La disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani è stata adeguata alle disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015 in materia di ammortizzatori sociali (D.M. 28 luglio 2023).

Si tratta del Fondo istituito presso l’INPS dal D.M. n. 95440/2016 al fine di assicurare ai lavoratori del settore dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, a prescindere dalla consistenza numerica dell’organico, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

 

Il Fondo provvede all’erogazione dell’assegno ordinario a favore dei lavoratori, esclusi i dirigenti, allorquando la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia dovuta a una situazione di crisi del Gruppo.

 

Infatti, l’articolo 8, comma 1, del decreto istitutivo prevede che l’accesso alla prestazione è subordinato a una comunicazione dell’A.N.G.O.P.I. alle Segreterie Nazionali di FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI relativa alla situazione di crisi, al fine di valutare congiuntamente le reali necessità di personale o di ore di lavoro e, conseguentemente, il fabbisogno di prestazioni integrative del reddito.

 

Il decreto ministeriale in oggetto, pubblicato sulla G.U. del 16 settembre 2023, dà attuazione all’accordo con cui è stata prevista la modifica della disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani. La modifica ha lo scopo di adeguare la durata e l’importo della prestazione dell’assegno di integrazione salariale, riconosciuto dal Fondo, alle nuove disposizioni dettate dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel D.Lgs. n. 148/2015.

 

Pertanto, l’articolo 5, comma 3 del D.M. n. 95440/2016 è stato sostituito prevedendosi che l’importo dell’assegno di integrazione salariale erogato è pari a quello previsto dal comma 5-bis dell’articolo 3 del citato D.Lgs. n. 148/2015.

 

Vengono fissati anche i limiti massimi di durata della prestazione dell’assegno in questione, distinguendosi tra causali ordinarie e straordinarie.

 

La durata massima, dunque, è:

 

a) per le causali ordinarie, pari a quella prevista dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 148/2015 (13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane);

 

b) per le causali straordinarie, pari a quelle previste dall’articolo 22 del medesimo decreto legislativo.

 

Complessivamente, la durata massima non può comunque superare quella fissata dall’articolo 4, comma 1 del D.Lgs. n. 148/2015 (ovvero, 24 mesi in un quinquennio mobile).

 

Fondo Fsba: aggiornata la piattaforma Sinaweb per gli iscritti al Fondo

Aggiornato il sistema Sinaweb per le Aziende ed i lavoratori aderenti al Fondo Fsba

Dal 14 settembre 2023, il Fondo Fsba, Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato, comunica che l’accesso alla piattaforma Sinaweb, sistema che gestisce tutte le informazioni relative alle anagrafiche e alla contribuzione delle imprese e dei lavoratori aderenti ad Ebna e Fsba, nonché alle domande di prestazioni Fsba, è aperto a tutto il personale iscritto al menzionato Fondo.
L’aggiornamento dà la possibilità di accesso da parte dei lavoratori, relativamente al proprio profilo di pertinenza, alle informazioni come di seguito riportate:
– anagrafica del lavoratore su cui è possibile intervenire in caso di aggiornamenti;
– domande di sospensione Fsba;
– stato di gestione della contribuzione correlata.
Da ultimo si comunica che, è comunque possibile effettuare il download della Certificazione Unica per i dipendenti che hanno ricevuto prestazioni attraverso la diretta corresponsione realizzata dal Fondo Fsba.

 

 

 

Crediti d’imposta imprese energivore: beneficio emerso in relazione a una fattura di conguaglio

Con riferimento ai crediti d’imposta in favore delle imprese energivore, l’Agenzia delle entrate ha fatto chiarezza in merito alla possibilità di compensare maggiori crediti riconducibili a maggiori costi energetici fatturati dal fornitore dopo la scadenza del termine di presentazione della comunicazione dei crediti residui (Agenzia delle entrate, risposta 18 settembre 2023, n. 429).

L’articolo 1, comma 6, del Decreto Aiuti­quater ha stabilito che i beneficiari dei crediti d’imposta per l’acquisto di prodotti energetici, tra cui il credito relativo al terzo trimestre 2022, dovevano inviare entro il 16 marzo 2023­ all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

 

Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che le spese per l’acquisto dell’energia elettrica utilizzata si considerano sostenute in applicazione dei criteri di cui all’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR e il loro sostenimento nel periodo di riferimento deve essere documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.

 

Il credito, dunque, è riconosciuto alle imprese beneficiarie in ragione del principio di competenza economica, con riferimento al momento dell’acquisto e dell’effettivo consumo della componente energetica, potendo essere differito il momento del sostenimento dell’effettivo onere finanziario. 

Fondamentale è che il fruitore sia in possesso delle fatture di acquisto.

L’Agenzia, con la circolare n. 25/2022, ha già avuto modo di chiarire le condizioni per l’utilizzo in compensazione di tali crediti: cioè che le spese per l’acquisto dell’energia elettrica consumata si potessero considerare sostenute nel predetto trimestre e che il loro sostenimento fosse documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.

 

Nel caso di specie, l’istante ha riferito di aver ricevuto­ una fattura dal proprio fornitore di energia elettrica relativa ai consumi energetici del terzo trimestre 2022, pervenuta dopo il termine decadenziale per effettuarne la comunicazione.

Per poter fruire del credito, pertanto, l’Agenzia ha suggerito di provare l’esistenza del sostenimento dei costi per consumo energetico imputabili per competenza al periodo di riferimento ­ e di presentare la comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 6, del Decreto Aiuti­quater.

In particolare, tale comunicazione potrà essere presentata:

– senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis;

– versando la sanzione di 250 euro stabilita dall’articolo 11, comma 1, del D.Lgs n. 471/1997.

 

Infine, in merito all’utilizzo in compensazione di tale credito, l’Agenzia ha ricordato che:

  • la comunicazione dovrà necessariamente precedere l’utilizzo del credito;

  • la comunicazione non potrà comunque essere effettuata oltre il termine fissato del 30 settembre 2023 ;

  • il codice tributo da indicare nel modello F24 sarà “6969”.

 

 

Ebiart Friuli-Venezia Giulia: contributo per i fondi scolastici

È possibile inoltrare online le domande per richiedere il contributo per le spese scolastiche

L’Ente Bilaterale per l’Artigianato del Friuli-Venezia Giulia ha reso nota la possibilità di richiedere il contributo per i fondi scolastici. I dipendenti, titolari e soci collaboratori familiari/coadiuvanti delle imprese aderenti che applicano e rispettano integralmente i CCNL sottoscritti a qualunque livello dalle organizzazioni che hanno costituito l’Ebiart e che risultano in regola con la contribuzione prevista dagli accordi siglati dalle parti datoriali e sindacali possono accedere al fondo che viene riconosciuto per l’iscrizione dei figli agli istituti scolastici statali e paritari nella misura di:

130,00 euro per l’iscrizione alla scuola primaria (elementari);

200,00 euro per l’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado (medie);

340,00 euro per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado (superiori).

La domanda di richiesta può essere trasmessa all’Ente solo tramite modalità telematica, tramite l’accesso alla pagina Welfare Bilaterale, dove è presente l’apposito modulo. La domanda deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

– Copia della certificazione che attesta l’iscrizione per l’anno scolastico in corso che viene rilasciata dalla segreteria dell’Istituto con data non antecedente al mese di settembre (No autocertificazione);

– Autocertificazione dello stato di famiglia e del carico familiare (modello pubblicato sul sito di Ebiart);

– Copia del documento di identità del richiedente;

– Copia dell’ultima busta paga (solo per i lavoratori dipendenti).

L’inoltro è a far data dal 13 settembre 2023, sulla base del Calendario scolastico regionale.

Lavoratori somministrati: chiarimenti sul CCNL da applicare per i diritti sindacali

Le tutele derivano sia dal contratto collettivo impiegato dall’agenzia, sia da quello relativo all’utilizzatore (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risposta a interpello 15 settembre 2023, n. 1).

In risposta a un interpello di un’organizzazione sindacale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito quale CCNL vada applicato per l’esercizio dei diritti sindacali dei lavoratori somministrati (articolo 36, Dlgs. n. 81/2015). In particolare, il contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro è, in primo luogo, quello applicato dall’agenzia di somministrazione, in quanto datore di lavoro. Tuttavia, è necessario che, per il periodo della missione, la disciplina in concreto applicabile al lavoratore somministrato sia integrata dalle previsioni del CCNL applicato dall’utilizzatore

Infatti, il rapporto di somministrazione coinvolge 3 soggetti (agenzia di somministrazione, lavoratore somministrato e impresa utilizzatrice), legati da 2 distinti rapporti contrattuali: il contratto commerciale, concluso tra l’utilizzatore e il somministratore, e il contratto di lavoro individuale stipulato tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore somministrato. 

Datore di lavoro del lavoratore somministrato è dunque formalmente l’agenzia di somministrazione, anche se la prestazione lavorativa nel periodo della missione viene svolta nell’interesse dell’utilizzatore, sotto il controllo e la direzione dello stesso.

La struttura contrattuale della somministrazione di lavoro comporta, pertanto, una particolare ripartizione dei poteri e degli obblighi connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro, in considerazione della scissione tra la titolarità giuridica del rapporto e l’effettiva utilizzazione della prestazione. 

Tutto ciò al fine di garantire effettività al principio di parità in ordine alle condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori somministrati, che non devono essere complessivamente inferiori a quelle applicate ai dipendenti di pari livello dell’utilizzatore (articolo 35, comma 1, D.Lgs. n. 81/2025). 

I diritti sindacali dei somministrati

Queste conclusioni devono ritenersi valide anche con riferimento ai diritti sindacali dei lavoratori somministrati, rispetto ai quali l’articolo 36 del citato decreto legislativo n. 81/2015 dispone, al comma 1, che trovino applicazione, in primo luogo, i diritti sindacali previsti dallo Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970).

Mentre al comma successivo, si afferma anche il diritto del lavoratore somministrato a esercitare presso l’utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici. 

Il Ministero precisa, dunque, che anche in questo caso si dovrà far riferimento, in prima istanza, al contratto collettivo di lavoro applicato dall’agenzia di somministrazione, in qualità di datore di lavoro, consentendo inoltre al lavoratore somministrato, durante la missione, di esercitare all’interno del contesto lavorativo dove
concretamente è inserito tutti i diritti sindacali  riconosciutigli dall’ordinamento e dal CCNL applicato dall’impresa utilizzatrice, in modo da garantire la loro concreta effettività in costanza di svolgimento della prestazione di lavoro presso l’utilizzatore.

Remunerazione aggiuntiva per le farmacie non soggetta a IVA

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla rilevanza ai fini IVA della remunerazione aggiuntiva per le farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN (Agenzia delle entrate, risposta 15 settembre 2023, n. 2).

Un’associazione di farmacie ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle entrate in merito alla natura della “remunerazione aggiuntiva” introdotta dalla Legge di bilancio 2023, in particolare, chiedendo se detta remunerazione fosse considerato un contributo a fondo perduto, escluso dal campo di applicazione dell’IVA.

 

In risposta a tale quesito, l’Agenzia ha rinviato ai chiarimenti già forniti con le risposte nn. 219 e 227 del 2022, nelle quali veniva qualificata non rilevante ai fini IVA la remunerazione aggiuntiva a favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN, disposta dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, e meglio specificata nel relativo Decreto attuativo (D.M. 11 agosto 2021).

 

L’articolo 1, comma 532, della Legge di bilancio 2023 ha previsto il riconoscimento “a regime”, a partire dal 1 marzo 2023, di una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN, finalizzata a salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane.

Tale remunerazione è riconosciuta anche sulla base degli esiti della sperimentazione prevista dall’articolo 20, commi 4, 5 e 6, del D.L. n. 41/2021 ed è considerata in continuità con quest’ultima previsione.

Analogamente a quella riconosciuta in via sperimentale, anche la remunerazione aggiuntiva non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata, ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art. 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 

L’Agenzia ha spiegato che l’erogazione delle suddette somme:

  • avviene al verificarsi di presupposti predefiniti;

  • non è commisurata al prezzo dei farmaci (essendo riconosciuta in relazione alle singole confezioni cedute, a prescindere dal prezzo);

  • non modifica il prezzo al pubblico del farmaco.

L’elemento di novità, rispetto alla precedente normativa, è rappresentato dal fatto che la remunerazione aggiuntiva prevista dal presente decreto concorre al calcolo del fatturato annuo del servizio sanitario nazionale, a causa della presenza di un tetto massimo di spesa, la cui copertura è data a valere proprio sulle risorse di cui all’articolo 1, commi 34 e 34 -bis, della Legge n. 662/1996.

Pertanto, in caso di esaurimento delle risorse stanziate dalla norma, avverrebbe l’interruzione dell’erogazione e il recupero delle eventuali somme erogate in eccesso.

 

In conclusione, quindi, l’Agenzia delle entrate ha riconfermato l’irrilevanza ai fini IVA della remunerazione aggiuntiva introdotta a regime dalla Legge di bilancio 2023, analogamente a quella sperimentale relativa agli anni passati.

 

 

CCNL Tessili Faconisti (Laif-Cisal): con settembre la corresponsione della 2ª tranche di Una Tantum



Il CCNL sottoscritto il 31 gennaio 2023 ha stabilito l’erogazione di un importo Una Tantum suddiviso in 2 tranches: la prima ad aprile e la seconda a settembre


Con il CCNL sottoscritto il 31 gennaio 2023 Laif, Anpit, Cisal-Terziario e Cisal hanno stabilito l’erogazione di un importo Una Tantum suddiviso in 2 tranches: la prima ad aprile e la seconda a settembre. In ordine alle modalità di erogazione si segnala che ai dipendenti assunti entro il 31 dicembre 2020, l’Una Tantum viene corrisposta al 100%. In caso di assunzione successiva, ossia dal 1° gennaio 2021, l’Una Tantum da erogare viene riproporzionata per il periodo lavorato dalla data di assunzione al 31 dicembre 2022. Invece, i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2023 non hanno diritto all’Una Tantum. 
Di seguito gli importi da erogare con la retribuzione del mese di settembre. 































Livello Importo
Quadri 225,00
1 200,00
2 170,00
3 140,00
4 120,00
5 100,00
6 90,00
7 85,00
8 75,00

Una Tantum per gli Operatori di Vendita













Livello Importo
Venditore 1 140,00
Venditore 2 120,00
Venditore 3 110,00

Giornalisti autonomi: entro il 30 settembre la comunicazione dei redditi del 2022

I giornalisti che hanno svolto attività giornalistica autonoma nel corso del 2022 devono trasmettere all’INPGI la comunicazione dei redditi percepiti al fine dell’attribuzione dell’anzianità contributiva (INPGI, circolare 7 settembre 2023, n. 7).

Sono tenuti alla comunicazione tutti i giornalisti iscritti che, nell’anno 2022, abbiano svolto attività autonoma giornalistica:

– libero-professionale con Partita IVA;

– come attività “occasionale”;

– come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti;

– mediante cessione di diritto d’autore.

 

I soggetti interessati, previa autenticazione tramite SPID, effettueranno entro il 30 settembre 2023 la comunicazione dei redditi esclusivamente in via telematica accedendo al sito istituzionale dell’INPGI. In caso di inoltro della comunicazione reddituale oltre il predetto termine di scadenza, è previsto l’addebito di una apposita sanzione per ritardata comunicazione reddituale.

 

La procedura online indicherà le mensilità di anzianità contributiva attribuite in ragione del reddito dichiarato e l’eventuale contributo aggiuntivo (il cui versamento è facoltativo) necessario per l’attribuzione di un’anzianità pari a 12 mesi.

 

L’importo del contributo a saldo dovuto, così come elaborato dalla procedura online, dovrà essere versato in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.

 

È comunque prevista la possibilità di richiedere, in fase di inserimento dei propri dati reddituali, il pagamento dilazionato in 3 rate mensili, con scadenza il 31 ottobre, il 30 novembre e il 31 dicembre. Il pagamento di quest’ultima rata, cadendo il 31 dicembre 2023 nella giornata di domenica, sarà considerato nei termini anche se effettuato il 2 gennaio 2024 (primo giorno feriale successivo) ma, in tal caso, l’importo versato – ai fini della deducibilità fiscale – non sarà attribuito all’anno 2023 ma attestato come versamento effettuato nel 2024.

 

La modalità prescelta (in unica soluzione o rateizzata) dovrà essere segnalata nella procedura di denuncia online, barrando con un flag l’apposita casella.

 

I giornalisti che svolgono l’attività professionale esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sono esonerati dall’obbligo di inoltro della comunicazione reddituale, essendo gli adempimenti contributivi interamente a carico del committente: in questo caso, tuttavia, il giornalista che in precedenza è stato assicurato INPGI per altra attività libero professionale (partita IVA, ritenuta d’acconto, cessione diritti d’autore, ecc.) che non vi avesse ancora provveduto, deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione.

 

Sono tenuti alla comunicazione anche coloro i quali – pur non avendo conseguito redditi da attività giornalistica libero professionale – non hanno chiesto di essere sospesi dagli adempimenti contributivi per l’anno 2022.