La disciplina di accesso ai programmi formativi del Fondo per il personale dei servizi ambientali

Fornite le istruzioni operative e contabili relative alla misura prevista dall’articolo 6, comma 1, lettera d) del D.I. n. 103594/2019 (INPS, messaggio 9 dicembre 2025, n. 3724).

Il Comitato amministratore del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali, con la delibera n. 33 del 21 luglio 2025, ha approvato il Regolamento programmi formativi ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera d), del D.I. n. 103594/2019, come modificato dall’articolo 3, comma 3, del D.I. 29 settembre 2023 (Allegato n. 1 al messaggio in commento), che disciplina le modalità di accesso al “finanziamento di specifiche prestazioni in favore dei lavoratori, anche con riguardo al personale eventualmente in esubero, al fine di assicurare l’effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o territoriali o regionali e/o dell’Unione europea”.

Pertanto, con il messaggio in commento, l’INPS ha fornito le istruzioni operative e contabili relative alla misura in questione. 

Le modalità di presentazione delle domande

La domanda può essere inviata, a partire dalla data di pubblicazione del presente messaggio, dai datori di lavoro o dai loro consulenti del lavoro tramite l’apposito servizio presente sul portale istituzionale dell’INPS, digitando nel campo Ricerca “Servizi per aziende e consulenti” e autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS). Successivamente si deve selezionare l’opzione “CIG e Fondi di solidarietà” e “Fondi di solidarietà”. Dal menu a tendina dell’invio domande si deve scegliere per intervento: “002 Formazione” e, quindi, per Fondo: “Fondo Servizi Ambientali” e inserire la matricola aziendale e il periodo richiesto.

Le domande possono essere presentate, per gli importi effettivamente fruiti, dal giorno successivo alla data in cui è terminato l’intervento formativo per il quale viene richiesto il finanziamento e, comunque, non oltre il sesto mese da tale data o dalla data dell’accordo se successiva.

L’istanza deve contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda e del titolare o del legale rappresentante, i seguenti elementi: il periodo di formazione, il numero dei lavoratori coinvolti, il totale delle ore di formazione svolte; l’importo da finanziare per le ore di formazione svolte; la data dell’accordo sindacale; la dichiarazione di responsabilità nella quale il datore di lavoro attesta di avere usufruito o non usufruito di altri finanziamenti previsti da Fondi nazionali, territoriali, regionali, comunitari e, in caso affermativo, il periodo di formazione svolto, il numero dei lavoratori coinvolti, il totale di ore di formazione svolte e l’importo finanziato, nonché l’eventuale ricorso congiunto con le altre prestazioni ordinarie.

All’istanza, infine, deve essere allegata copia dell’accordo sindacale e l’elenco dei lavoratori beneficiari dei programmi formativi, con la specifica indicazione, per ciascuno di essi, della retribuzione oraria lorda, delle ore di formazione e della retribuzione da finanziare. La domanda di finanziamento non può riguardare interventi di durata superiore ai 12 mesi.

La misura

La misura dell’intervento relativo a ciascun lavoratore interessato è pari alla retribuzione oraria lorda dei lavoratori interessati per il numero di ore destinate alla formazione, ridotta dell’eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari. Ai fini del calcolo della retribuzione oraria, la retribuzione mensile di riferimento è rappresentata dall’imponibile previdenziale del lavoratore interessato.

A norma del comma 6 dell’articolo 9 del D.I. n. 103594/2019, il finanziamento delle prestazioni è riconosciuto nel limite massimo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro richiedente, ricomprendendo in tale calcolo anche la contribuzione da versare a titolo di contribuzione addizionale e straordinaria. Ciascun intervento è a tale fine determinato in misura non superiore all’ammontare dei contributi ordinari dovuti da ciascun datore di lavoro istante fino al trimestre precedente alla data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo (cosiddetto tetto aziendale).

Infine, il messaggio in commento include le modalità di finanziamento del programma formativo e di compilazione del flusso Uniemens.

CIRL Trasporto Merci Artigianato Piemonte: sottoscritto il rinnovo

Nel nuovo contratto EER dell’1,5%, Una Tantum e premi di produttività per i lavoratori del Piemonte

Il 26 novembre 2025 le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil Piemonte, Fit-Cisl Piemonte, Uiltrasporti Piemonte e le Associazioni datoriali Confartigianato Imprese Piemonte, Cna Piemonte e Casartigiani Piemonte hanno siglato l’accordo per i dipendenti delle imprese artigiane del trasporto e della logistica della Regione Piemonte.

Il settore sta attraversando una fase di profondi cambiamenti dovuti all’innovazione tecnologica, alla digitalizzazione dei processi e alla sostenibilità, che richiedono nuove competenze e nuove figure professionali. Inoltre il comparto registra carenza di personale qualificato come autisti, operatori specializzati, addetti alla movimentazione. 

Il contratto si configura come uno strumento fondamentale per garantire la tutela e la qualità del lavoro, per promuovere l’aggiornamento professionale e sostenere la competitività delle imprese.

Il CIRL introduce novità economiche per i lavoratori come:

– l’Elemento Economico Regionale che determina un aumento pari all’1,5% dei minimi retributivi vigenti;

– l’Elemento di Produttività Regionale che verrà erogato sottoforma di premio variabile, calcolato sulla base di specifici parametri legati all’andamento economico e occupazionale del settore;

– l’Una Tantum per il periodo di vacanza contrattuale.

Con tale accordo, le Parti confermano il loro impegno comune per la crescita del settore, rafforzando il ruolo delle imprese artigiane e tutelando al contempo i lavoratori del settore in Piemonte.

CCNL Gomma Industria: siglata l’intesa di rinnovo

Previsto un aumento complessivo (TEC) di 204,00 euro per il triennio 2026-2028

La delegazione trattante di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil insieme alle rappresentanze datoriali della Federazione Gomma-Plastica-Cavi Elettrici Confindustria, a poco meno di un mese dalla scadenza naturale, hanno sottoscritto l’ipotesi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2026-2028. 

Dal punto di vista economico l’intesa prevede un aumento complessivo (TEC) di 204,00 euro nel triennio. L’aumento sui minimi sarà di 195,00 euro al livello di riferimento F e diviso in 4 tranches:
– 60,00 euro da gennaio 2026;
– 60,00 euro da aprile 2027;
– 60,00 euro da aprile 2028;
– 15,00 euro da dicembre 2028.

Per quanto riguarda il welfare contrattuale è previsto un aumento del contributo previdenziale del Fondo Gomma Plastica a carico delle imprese di 9,00 euro.

Dal punto di vista normativo le Parti Sociali hanno definito il rafforzamento delle relazioni industriali, con il potenziamento dell’osservatorio nazionale, impegnato anche sull’impatto dell’intelligenza artificiale sull’occupazione e sulla salute e sicurezza e delle transizioni. Inoltre, fondamentale l’attività dell’osservatorio sull’analisi delle dinamiche retributive e su salute e sicurezza, diversità e inclusione, fabbisogni professionali e formativi. In materia di formazione si è ottenuto il rafforzamento dell’Organismo Bilaterale Nazionale, con il compito di valorizzare le buone pratiche formative aziendali e promuovere sinergie tra imprese, scuola, università e istituzioni. Ottenute 12 ore di formazione individuale a carico delle aziende per la vigenza contrattuale.

In tema di qualificazione del mercato del lavoro, viene stabilito l’adeguamento contrattuale della durata complessiva di 24 mesi massimi di durata dei contratti a termine, anche in somministrazione, attraverso le causali di legge e il rafforzamento delle tutele per le lavoratrici e i lavoratori part-time. 

Il rinnovo introduce inoltre nuove misure per le lavoratrici vittime di violenza inserite in percorsi di protezione certificata, prevedendo l’aumento di 3 mesi, oltre a quanto previsto dalla legge, del periodo di astensione retribuita dal lavoro nel percorso di protezione, il mantenimento della contribuzione aziendale al Fondo sanitario per 12 mesi, l’accesso facilitato al lavoro agile, percorsi formativi di reinserimento. Su queste tematiche vengono confermate 4 ore annuali retribuite di formazione specifica per tutti.

Infine, in relazione al sistema classificatorio, in coerenza con i nuovi profili, saranno inserite le nuove figure determinate dalla commissione paritetica e aggiornate quelle esistenti, con l’impegno di proseguire il lavoro a partire dai comparti costruzioni nautiche, dispositivi medici e biomedicali. 

La parola ora passa ai lavoratori che voteranno l’intesa nelle assemblee nei luoghi di lavoro.

Disposizioni attuative per l’applicazione del regime transfrontaliero di franchigia IVA

L’Agenzia delle entrate ha disposto le misure attuative per l’applicazione del regime transfrontaliero di franchigia previsto dal Titolo V-ter, Capo I, Sezioni I, II e III del decreto del D.P.R. IVA (Agenzia delle entrate, provvedimento 10 dicembre 2025, n. 560356).

L’emanazione del nuovo provvedimento dell’Agenzia è motivata dall’attuazione della Direttiva (UE) 2020/285 (che modifica la Direttiva 2006/112/CE riguardante il Regime Speciale per le piccole imprese), attuazione disposta tramite il D.Lgs. n. 180/2024.

Il provvedimento ha lo scopo di definire in modo specifico i controlli che l’Agenzia delle entrate è tenuta a compiere sugli adempimenti. Tali controlli riguardano sia i soggetti stabiliti in Italia che intendono beneficiare del regime di franchigia in altri Stati membri (Stati di esenzione) sia i soggetti non stabiliti che scelgono di applicare il regime di franchigia nel territorio italiano.

 

L’Agenzia delle entrate sottopone i dati contenuti nella comunicazione preventiva (resa da soggetti stabiliti in Italia) a controlli di conformità, confrontandoli con gli altri dati a sua disposizione.
I controlli riguardano la congruenza del volume d’affari indicato nella comunicazione preventiva rispetto a:

  • i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, o verso la Pubbliche Amministrazioni;
  • i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e servizi verso soggetti non stabiliti;
  • i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente;
  • i dati presenti nelle dichiarazioni annuali IVA e nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.

Se gli importi riscontrati sono difformi da quelli comunicati, il contribuente riceve un messaggio di scarto con la motivazione “Incongruenza sui dati dei volumi d’affari comunicati”, e può presentare una nuova comunicazione preventiva a partire dal giorno successivo.

 

I controlli verificano anche il rispetto delle soglie stabilite dal D.P.R. IVA:
1. Il volume d’affari annuo dell’Unione europea non deve essere stato superiore a 100.000 euro nell’anno civile precedente alla comunicazione. Se superata, la richiesta può essere ripresentata dall’anno successivo.
2. Il volume d’affari annuo dell’Unione europea non deve essere stato superiore a 100.000 euro nel periodo dell’anno civile in corso precedente alla comunicazione. Se superata, la richiesta può essere ripresentata a partire dal secondo anno successivo.
3. Il volume d’affari annuo realizzato nello Stato di esenzione non deve superare la soglia prevista da tale Stato. Il superamento è verificato tramite il portale dedicato della Commissione Europea, e il contribuente potrà presentare una nuova comunicazione nei termini previsti da quello Stato di esenzione.

 

L’Agenzia verifica inoltre il rispetto dei termini per la presentazione di una nuova comunicazione a seguito del superamento di una di queste soglie.

 

L’Agenzia assegna il suffisso EX al soggetto passivo, aggiungendolo al numero di partita IVA, una volta ricevuta risposta positiva dagli Stati di esenzione che hanno ammesso il soggetto al regime. Tuttavia, se trascorsi 35 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione uno o più Stati di esenzione non hanno risposto, l’Agenzia assegna comunque il suffisso EX, a meno che lo Stato di esenzione non abbia richiesto un termine maggiore per effettuare verifiche.

 

Le Entrate verificano, inoltre, i termini di presentazione della comunicazione trimestrale e la congruenza dei dati dichiarati, del volume d’affari e del rispetto delle soglie nazionali e unionali. La mancata presentazione delle comunicazioni trimestrali comporta l’invio di messaggi agli altri Stati membri.

 

L’Agenzia disattiva tempestivamente il suffisso EX quando il soggetto passivo cessa l’attività o in caso di cessazione d’ufficio della partita IVA.

La cessazione dell’attività si presume, in assenza di informazioni contrarie, se sono trascorsi otto trimestri civili durante i quali sono state trasmesse comunicazioni trimestrali con importi pari a zero in uno o più Stati di esenzione e, contemporaneamente, non risultano trasmessi i dati delle operazioni verso soggetti stabiliti in tali Stati. In questi casi, la disattivazione del suffisso EX viene notificata al contribuente nella sua area riservata sul sito dell’Agenzia, e vengono inviati i messaggi di cessazione agli Stati di esenzione interessati. Per rientrare nel regime, il soggetto deve presentare una nuova comunicazione preventiva, osservando le “quarantene” eventualmente previste dagli Stati di esenzione.

 

Se l’Agenzia riceve due messaggi consecutivi dagli Stati di stabilimento dei soggetti non stabiliti, ammessi al regime di franchigia in Italia, relativi alla mancata presentazione delle comunicazioni trimestrali, l’Agenzia comunica allo Stato di stabilimento che il soggetto non stabilito deve identificarsi in Italia e presentare la dichiarazione IVA annuale.

Bonus psicologo: le graduatorie definitive delle domande 2025

I beneficiari sono stati individuati tenendo conto del valore dell’ISEE più basso (INPS, messaggio 5 dicembre 2025, n. 3708).

L’INPS ha comunicato che, all’esito dell’attività istruttoria delle domande per l’anno 2025 per l’erogazione del contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia (Bonus psicologo), sono state elaborate le graduatorie definitive dei beneficiari distinte per regioni e Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, come previsto dall’articolo 6, comma 6 del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 10 luglio 2025.

I beneficiari sono stati individuati tenendo conto del valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) più basso e, a parità del valore dell’ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti dell’ammontare delle risorse indicate all’articolo 1 del decreto interministeriale citato, come ripartite nella Tabella 1 allegata al medesimo decreto (articolo 2, comma 1 del D.I.).

Il Ministero della salute, allo scopo di riallineare le annualità dei fondi e le procedure volte al loro utilizzo, ha unificato i fondi del 2024 e del 2025 con la conseguente elaborazione di un’unica graduatoria, per l’anno 2025, in modo tale da soddisfare un maggiore numero di richieste, anche in considerazione della forte valenza sociale rivestita dalla misura in argomento. Pertanto, il Ministero della salute ha comunicato all’INPS che le risorse per gli anni 2024 e 2025, di ammontare complessivo pari a 21,5 milioni di euro, sono integralmente destinate alla procedura in corso.

Inoltre, l’INPS segnala che le domande con l’ISEE recante omissioni e/o difformità, non sanate nei termini indicati nella circolare n. 124/2025, sono state considerate improcedibili e, pertanto, non rilevate ai fini della redazione delle graduatorie.

L’utente può consultare la propria posizione nelle graduatorie tramite il sito istituzionale dell’INPS, digitando nella barra di ricerca testuale le parole “Bonus psicologo” e selezionando il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”.

Una volta autenticati, i soggetti richiedenti possono visionare l’esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo del contributo riconosciuto e il codice univoco assegnato per usufruire delle sedute di psicoterapia, da comunicare al professionista.

Il beneficiario ha 270 giorni di tempo dal 5 dicembre 2025 (data di pubblicazione del messaggio in commento) per usufruire del contributo per sostenere le sessioni di psicoterapia; decorso tale termine il codice univoco assegnato è automaticamente annullato d’ufficio.

Peraltro, l’articolo 6, comma 10 del D.I. ha previsto che, a decorrere dall’annualità 2025, i destinatari del contributo che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla data di accoglimento della domanda, decorrente dal 5 dicembre 2025, decadono dal beneficio e si provvede, una sola volta, allo scorrimento delle graduatorie.

Pertanto, i professionisti devono avere cura di confermare tempestivamente la prima seduta entro e non oltre il termine decadenziale di 60 giorni dalla data di accoglimento della domanda.

L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, avviene direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate. Pertanto nessun accredito di somme è effettuato ai beneficiari della prestazione.

Infine, l’Istituto ricorda che il rimborso delle sedute svolte dagli psicoterapeuti ai beneficiari del Bonus psicologo può avvenire solo a seguito dell’effettivo trasferimento delle risorse economiche all’INPS da parte delle regioni e della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige.

CCNL Idraulico Forestale ed Agraria: siglata l’ipotesi di accordo

Rinnovato il contratto per gli addetti idraulico-forestali

Il 4 dicembre 2025 le Parti sociali hanno siglato l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto, per il triennio 2025-2028, che coinvolge quasi 60 mila lavoratori e lavoratrici, tra afferenti al comparto pubblico e quelli del privato, del settore idraulico-forestale.

Il contratto prevede il rafforzamento delle attività di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (a partire dalla perimetrazione delle applicazioni contrattuali negli appalti) e novità normative di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, importante in particolare per gli addetti a tempo determinato che caratterizzano gran parte del comparto.

Inoltre, è stata valorizzata la Filcoop sanitario, con un aumento da 52,00 a 62,00 euro l’anno della quota versata, e l’inclusione nel fondo anche dei lavoratori a tempo determinato che abbiano lavorato 360 giornate nell’ultimo triennio. Inoltre, viene introdotta l’integrazione del 100% del salario in caso di infortunio e sono state implementate le ore di permesso e quelle per studio e formazione.

Infine, l’aumento salariale pari a 135,00 euro a regime, sarà erogato in tre tranches: 80,00 euro dal 1° gennaio 2026; 35,00 euro dal 1° gennaio 2027 e 20,00 euro dal 1° gennaio 2028.

Case mobili in legno chiavi in mano: il trattamento IVA

L’Agenzia delle entrate esamina il trattamento IVA della cessione di case prefabbricate modulari ”chiavi in mano” da parte di un soggetto passivo UE a un cliente privato italiano (Agenzia delle entrate, risposta 4 dicembre 2025, n. 304).

L’Istante è un soggetto passivo IVA registrato in uno Stato Membro dell’UE, che aderisce al regime One Stop Shop (OSS) e svolge l’attività di produzione di case a telaio e di case modulari prefabbricate. La Società vende tali prodotti a persone fisiche, non soggetti passivi IVA, residenti in Italia, i quali richiedono l’applicazione delle aliquote IVA agevolate del 4 e del 10%.
L’Istante chiarisce che una casa modulare, diversamente da una casa a telaio, è un prodotto completamente finito: al suo interno sono istallati impianti elettrici, idrici, fognari, ventilazione e tutti i lavori di costruzione e finitura vengono eseguiti direttamente presso lo stabilimento di produzione.

Le case modulari sono completamente pronte per essere abitate. Al riguardo, dunque, i quesiti posti sono:

– se sia possibile assoggettare la cessione di una casa modulare alle aliquote ridotte del 4% e del 10% a seguito del rilascio, da parte del cliente, di una dichiarazione in cui attesta il possesso dei requisiti per l’applicazione di dette aliquote;

– se occorra registrare le relative fatture di vendita presso l’Agenzia delle entrate o altro ente in Italia;

– quali sono le conseguenze in cui incorre nell’ipotesi di applicazione dell’aliquota agevolata sulla base di una dichiarazione/attestazione del cliente rivelatasi falsa.

 

In risposta, l’Agenzia ricorda che l’aliquota IVA agevolata del 4 o del 10% si applica quando l’operazione ha per oggetto una casa costruita e completa, idonea all’uso abitativo, sulla base di un contratto di appalto, stipulato tra l’impresa costruttrice e il cliente. Non è assoggettabile ad aliquota ridotta il mero acquisto dei singoli pezzi.

Dalle informazioni fornite risulta che il cliente acquista una casa “chiavi in mano”, descritta come “case mobili in legno chiavi in mano che uniscono design, autonomia e affidabilità”, utilizzabile come una dimora con la qualità di un’abitazione permanente. La consegna richiede 2/4 giorni, e il posizionamento sulle fondamenta avviene generalmente utilizzando una gru da cantiere per carichi pesanti. Tali caratteristiche inducono a ritenere che la casa modulare in questione sia un bene immobile ai sensi dell’articolo 13-ter, lettera b), del Regolamento di esecuzione UE n. 282/2011. Un bene immobile, ai sensi di tale articolo, è un fabbricato eretto sul suolo o ad esso incorporato che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimuovibile.

L’intenzione di usare la casa come abitazione permanente è preminente quando il cliente chiede l’applicazione dell’aliquota IVA al 4% (agevolazioni prima casa).

Le operazioni di installazione/ancoraggio al suolo, e al pari quelle di smontaggio, richiedono l’impiego di gru, un rimorchio, un camion ecc. e personale qualificato, e pertanto la casa non può essere considerata facilmente smontabile o spostabile. Di conseguenza, le case modulari sono beni immobili, e la loro cessione rientra nel regime naturale dell’esenzione IVA di cui all’articolo 10, primo comma, n. 8-bis) del Decreto IVA.

La cessione è soggetta a imponibilità solo se la Società è considerata impresa costruttrice; in tal caso, ricorrendone le condizioni, può applicare le aliquote agevolate del 4 o del 10%. Resta inoltre fermo l’obbligo di censimento presso il catasto fabbricati per le costruzioni ancorate o fisse al suolo o i manufatti prefabbricati stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale.

 

Trattandosi di beni immobili, la Società non può avvalersi del sistema OSS, in quanto quest’ultimo è riservato alle vendite a distanza di beni mobili. L’Istante è tenuto ad assolvere i relativi adempimenti IVA ricorrendo all’identificazione diretta, ai sensi dell’articolo 35-ter del Decreto IVA, oppure alla nomina di un rappresentante fiscale.

 

In caso di dichiarazione mendace nell’atto di acquisto da parte dell’acquirente, si applicano le disposizioni della nota II-bis, articolo 1 della Tariffa allegata al TUR.

L’ufficio dell’Agenzia delle entrate deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata. Devono inoltre essere irrogate la sanzione amministrativa, pari al 30% della differenza medesima e gli interessi di mora. Mentre, nessuna sanzione è dunque prevista in capo alla Società.

Regime piccole imprese: modalità e termini per l’attribuzione del numero di identificazione EX

L’Agenzia delle entrate apporta modifiche al precedente provvedimento n. 460166/2024, il quale reca disposizioni attuative del D.Lgs. n. 180/2024, riguardante il regime speciale per le piccole imprese (attuazione della direttiva (UE) 2020/285) e le modalità di trasmissione della comunicazione preventiva (Agenzia delle entrate, provvedimento 4 dicembre 2025, n. 551770).

La modifica specifica riguarda il punto 7.4, secondo periodo, del provvedimento n. 460166/2024. Le parole “Dalla data di trasmissione agli Stati di esenzione” sono sostituite con le seguenti: “Dalla data di ricevimento della comunicazione preventiva da parte dell’Agenzia delle entrate”. Tale modifica, al fine di chiarire la tempistica per l’ammissione al regime di franchigia, precisa il termine di 35 giorni lavorativi per l’assegnazione del suffisso EX decorre dalla ricezione della comunicazione preventiva da parte dell’Agenzia delle entrate. 

Per avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione, i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a effettuare una comunicazione preventiva all’Agenzia. Questa comunicazione è finalizzata all’ottenimento del numero di identificazione EX.
La comunicazione preventiva è trasmessa dal soggetto stabilito attraverso i servizi online dell’Agenzia delle entrate. Essa deve contenere diverse informazioni, tra cui: codice fiscale, denominazione, natura giuridica, domicilio fiscale, attività prevalente/secondarie, dichiarazione di non essere registrato al regime SME-SS in altro Stato di stabilimento, gli Stati di esenzione in cui si intende avvalersi del regime, eventuali altri identificativi IVA, e il volume d’affari nel territorio dello Stato e nei singoli Stati dell’Unione europea nei due anni civili precedenti e nel periodo dell’anno civile in corso precedente la comunicazione preventiva.

Se gli Stati di esenzione hanno soglie differenziate per settori, i volumi di affari devono essere indicati distintamente per ciascun settore.
La comunicazione preventiva può essere trasmessa anche da un intermediario con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del richiedente.

La trasmissione della comunicazione preventiva è consentita a decorrere dal 1° gennaio 2025.
La trasmissione è preclusa ai soggetti stabiliti:

  • il cui volume d’affari nel territorio dell’Unione europea sia stato superiore a 100.000 euro nell’anno civile precedente la comunicazione;
  • il cui volume d’affari nel territorio dell’Unione europea sia stato superiore a 100.000 euro nel periodo dell’anno civile in corso fino al momento della trasmissione;
  • il cui volume d’affari nello Stato di esenzione indicato nella comunicazione sia superiore al massimale previsto dalla direttiva SME-SS per ogni singolo Stato.

La correzione di una comunicazione preventiva già trasmessa è consentita entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla data di trasmissione. Dopo tale termine, la correzione è inibita fino alla ricezione del riscontro della comunicazione già inviata da parte degli Stati di esenzione.
I soggetti autorizzati devono effettuare l’aggiornamento della comunicazione preventiva se interviene una variazione delle informazioni fornite, quando intendono avvalersi del regime in Stati membri differenti da quelli già indicati, oppure quando decidono di cessare l’applicazione del regime di franchigia in uno o più Stati di esenzione.
La comunicazione preventiva è predisposta e trasmessa mediante la procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia delle entrate esegue controlli formali in fase di compilazione e controlli successivi alla trasmissione. Superati i controlli, l’Agenzia trasmette la comunicazione o l’aggiornamento agli Stati di esenzione. Il termine per l’ammissione decorre dalla data di ricevimento della comunicazione preventiva da parte dell’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia attribuisce al soggetto stabilito il numero di identificazione EX all’esito positivo del riscontro di almeno uno Stato di esenzione, o alla decorrenza dei termini per mancata risposta da parte degli Stati di esenzione. La procedura web permette la consultazione delle comunicazioni inviate, la correzione, e la consultazione delle ricevute relative agli esiti istruttori e di riscontro.

CCNL Penne, spazzole e pennelli: iniziata la trattativa

Chiesto un aumento salariale per il triennio pari 230,00 euro lordi mensili complessivi (TEC)

Il 4 dicembre è iniziata la trattativa tra Assospazzole e Pennelli, Assoscrittura e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil per il rinnovo del CCNL per gli addetti alle aziende produttrici di penne, matite, parti staccate di matite e penne ed articoli affini.

Durante l’incontro i sindacati hanno esposto le seguenti riichieste:

– dal punto di vista economico è stato richiesto l’aumento salariale pari a 230,00 euro lordi complessivi sul TEC l’innalzamento al 2,5% del contributo aziendale destinato alla previdenza complementare oltre ad un aumento di 18,00 euro per il fondo sanitario integrativo Sanimoda

– dal punto di vista normativo richiesto un miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; aumento delle ore di formazione; maggiori tutele in materia di conciliazione vita/lavoro; l’introduzione d strumenti per sostenere innovazione, qualità e sostenibilità  del comparto.

 

Contribuzione agricola: la comunicazione dell’esito dei controlli

In corso l’invio dei provvedimenti di annullamento parziale o totale dell’agevolazione già concessa ai soggetti interessati (INPS, messaggio 4 dicembre 2025, n. 3703).

L’INPS ha comunicato che sono stati completati i controlli ex post per accertare l’effettiva sussistenza dei requisiti di legge previsti per l’accesso all’esonero parziale dei contributi, previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis della Legge n. 178/2020 e che è in corso l’invio dei provvedimenti di annullamento parziale o totale dell’esonero già concesso ai soggetti interessati.

È possibile procedere al pagamento degli importi dovuti utilizzando le indicazioni disponibili nel “Cassetto previdenziale del contribuente” alla voce “Telematizzazione” > “Esonero contributivo art. 1, co 20-22 bis L. 178/2020” > “Controlli ex post” > “Dettaglio”, accedendo sul sito istituzionale dell’INPS con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS).

Avverso tali provvedimenti, è possibile proporre istanza di riesame utilizzando la funzionalità descritta nel messaggio INPS n. 803/2022 e inviare la documentazione necessaria per supportare la stessa attraverso il link “Riesame” raggiungibile, autenticandosi con la propria identità digitale, al seguente percorso: “Cassetto previdenziale del contribuente” > “Telematizzazione” > “Esonero contributivo art. 1, co 20-22 bis L. 178/2020” > “Riesame”.

Nel caso in cui l’utente abbia già presentato un’istanza di riesame, la procedura non consente di presentarne una nuova. In tale caso, l’utente è tenuto a rappresentare la necessità di riproporre l’istanza di riesame attraverso la funzione “Com. bidirezionale” presente nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente” > “Contatti”, selezionando l’oggetto “Esoneri e benefici contributivi”.